libri giornale e degli inventari non vidimati sono inidonei ai fini probatori nel procedimento di ingiunzione


 

CNN, Comunicazione

 

Nel convegno di studio tenuto in Roma il 25.07.2002 sul tema dei profili civilistici, probatori e fiscali conseguenti alla abolizione portata dalla L. 383/2001, dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, è emerso dalle relazioni (dott. Forte, avv. Fabiani, dott. Ruotolo) che l'attuale sistema normativo impone di distinguere il profilo attinente alla regolare tenuta dei libri contabili obbligatori, non più assoggettati all'obbligo della vidimazione e della bollatura, da quello probatorio, specie per ciò che attiene al procedimento di ingiunzione.

 

A questi effetti, infatti, per i libri contabili obbligatori bollatura e vidimazione risultano ancora necessarie per il rilascio del decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.

 

Anche chi (prof. Not. Augusto Chizzini) è favorevole ad una maggiore apertura verso la utilizzabilità di estratti di libri non bollati e vidimati, la circoscrive al rilascio del decreto ingiuntivo, ma non la riconosce in sede di giudizio conseguente all'opposizione del debitore.

 

Si opina, quindi, che la semplificazione normativa attiene ai soli obblighi di tenuta dei libri da parte dell'imprenditore, ma à non alla valenza probatoria e processuale degli stessi, in assenza di indici chiaramente esplicativi di una volontà del legislatore in senso conservativo (mancata modificazione del testo degli artt. 2710, c.c., e 634 c.p.c.).